Assegno di mantenimento senza matrimonio: cosa dice davvero la legge

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In Italia molte coppie vivono insieme senza sposarsi. Non è più un’eccezione: è una normalità silenziosa. Si condivide una casa, si dividono le spese, si crescono figli, si rinuncia a un lavoro per seguire l’altro. Si costruisce una famiglia, anche senza chiamarla così.

Poi, un giorno, la relazione finisce. E arriva la domanda che nessuno fa finché va tutto bene:

se ci lasciamo, chi tutela chi ha rinunciato di più?

Per anni la risposta è stata brutale nella sua semplicità: dipende da come avete formalizzato la vostra relazione. Oggi il quadro è più chiaro, ma resta pieno di illusioni e mezze verità. Questo articolo serve a fare ordine, senza slogan e senza moralismi.


Tre tipi di coppia, tre regimi giuridici diversi

La prima cosa da capire è questa: per la legge italiana non tutte le coppie sono uguali. Anche se nella vita quotidiana sembrano identiche.

Le situazioni riconosciute sono tre:

  • Matrimonio
  • Unione civile
  • Convivenza di fatto (senza matrimonio né unione civile)

Questa distinzione non è formale. È sostanziale. Perché da qui dipende l’esistenza – o meno – di un assegno economico dopo la rottura.


Matrimonio: il mantenimento esiste, ma non come molti credono

Nel linguaggio comune si parla sempre di “mantenimento”. In realtà il diritto distingue due fasi molto diverse.

Durante la separazione

Finché il matrimonio non è sciolto, durante la separazione, può essere disposto un assegno di mantenimento. Serve a garantire un equilibrio minimo tra i coniugi e a evitare che chi è più debole subisca un crollo improvviso delle condizioni di vita.

È legato al dovere di assistenza reciproca, che esiste finché il vincolo matrimoniale resta in piedi.

Dopo il divorzio

Con il divorzio cambia tutto. Non si parla più di mantenere “la vita di prima”. Quel criterio è superato.

L’assegno divorzile oggi ha due possibili funzioni:

  • assistenziale: se una persona non ha mezzi adeguati per una vita autonoma e dignitosa e non può procurarseli nonostante un impegno serio;
  • perequativo-compensativa: se lo squilibrio economico deriva da scelte comuni di vita familiare, con sacrifici concreti di uno dei due a favore della coppia e del patrimonio dell’altro.

Tradotto: non basta dire “guadagna di più”. Bisogna dimostrare bisogno reale e sacrificio reale dentro un progetto di vita condiviso.


Unione civile: stessi criteri del divorzio, senza la fase di separazione

L’unione civile non è una convivenza rafforzata. È un istituto giuridico vero e proprio.

La Cassazione, con orientamenti ribaditi anche nel 2025, ha chiarito che dopo lo scioglimento di un’unione civile può essere riconosciuto un assegno periodico, applicando gli stessi criteri previsti per l’assegno divorzile nel matrimonio.

Contano quindi:

  • l’assenza di autonomia economica;
  • l’impossibilità oggettiva di procurarsela;
  • i sacrifici fatti per la vita comune;
  • la durata e la concretezza del progetto familiare.

C’è però una differenza pratica importante: nell’unione civile non esiste la fase della separazione. Si passa direttamente allo scioglimento. E solo dopo si valuta l’eventuale assegno.


Convivenza di fatto: qui sta la vera frattura

Ed eccoci al punto che riguarda più persone di tutte.

Se siete conviventi di fatto, senza matrimonio né unione civile, non esiste un assegno automatico “tipo divorzio”.

Questo non significa assenza totale di tutele. Significa tutele diverse, più deboli e meno automatiche.

La legge oggi consente:

  • contratti di convivenza, per regolare spese, casa, beni e rapporti patrimoniali;
  • diritto agli alimenti, solo in caso di stato di bisogno, come aiuto minimo e temporaneo;
  • azioni civilistiche su beni, contributi dati, arricchimento ingiustificato.

Ma nessuna di queste tutele equivale a un assegno stabile che riconosca il sacrificio di una vita comune, come avviene nel matrimonio o nell’unione civile.

È qui che molte persone restano scoperte: famiglie vere nella sostanza, invisibili nella forma. E il diritto, quando la relazione finisce, guarda prima la forma.


“Non siamo sposati, ma abbiamo figli”: cosa cambia davvero

Qui serve chiarezza.

I figli hanno sempre diritto al mantenimento, qualunque sia la forma della coppia. È un obbligo che esiste sempre e che riguarda entrambi i genitori.

Ma attenzione: il mantenimento dei figli è cosa diversa dal sostegno economico all’ex partner.

  • Il mantenimento dei figli è sempre dovuto;
  • l’assegno per l’ex convivente non è automatico.

Errore comune: pensare che mantenere i figli significhi mantenere anche l’ex. Non è così. Sono due piani giuridici distinti.


La vera domanda: cosa puoi dimostrare

Quando si arriva davanti a un giudice, la questione non è chi guadagna di più. È cosa puoi dimostrare.

Le parole che contano sono sempre le stesse:

  • autonomia economica;
  • impossibilità oggettiva di procurarsela;
  • sacrifici documentabili;
  • contributo alla vita familiare;
  • durata e stabilità della relazione.

Dove c’è matrimonio o unione civile, il giudice può riconoscere un assegno se emergono questi elementi. Dove c’è solo convivenza, senza accordi scritti, resta spesso solo il contenzioso patrimoniale: più lungo, più incerto, più costoso.


Cosa fare prima che sia tardi

Non è romanticismo, è prevenzione.

Se convivete stabilmente, formalizzate. Se uno dei due rinuncia al lavoro, documentate. Se comprate casa, intestate con coerenza.

Il sacrificio non scritto è il sacrificio che, davanti a un giudice, pesa meno.


la legge tutela le forme, non sempre le storie

L’Italia è piena di famiglie che vivono come tali senza esserlo per il diritto.

Nel matrimonio e nell’unione civile esiste un percorso chiaro di tutela economica dopo la rottura. Nella convivenza di fatto, no: le tutele sono frammentarie e dipendono da quanto si è stati previdenti prima.

Parlare di soldi non rovina l’amore. L’ignoranza, quando una storia finisce, sì.

Capire prima come funziona la legge non è cinismo. È autodifesa civile.

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