Succede così: arriva la busta verde. Dentro c’è la foto, l’orario, il chilometro, la velocità “accertata”. E poi la cifra. Non enorme, spesso. Ma abbastanza da far venire quella domanda che in Italia gira come una moneta consumata: “Posso fare ricorso?”
Negli ultimi anni, attorno agli autovelox è cresciuta una confusione particolare. Non quella delle chiacchiere da bar, che almeno hanno il vantaggio di finire con un caffè. Qui parliamo di confusione in tribunale: sentenze che annullano, altre che confermano, Comuni che producono documenti a metà, automobilisti che leggono online “taratura annuale” e pensano sia un passe-partout.
La Cassazione, su un punto, è stata chiara: se il cittadino contesta in modo specifico l’affidabilità dello strumento, non basta che il Comune lo scriva nel verbale. Serve la prova documentale. E questa prova non è un’opinione. È carta tecnica, verificabile, con date e requisiti precisi. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Il problema è che, nella pratica, spesso la partita viene giocata male da entrambe le parti:
- il cittadino fa ricorso “a sentimento”, con due righe generiche e senza colpire i punti giusti;
- l’amministrazione risponde con un fascicolo incompleto, confidando che “tanto il verbale basta”.
Qui va messo un primo paletto, semplice ma decisivo: taratura non è una parola magica. E neppure la sua assenza è una bacchetta che annulla qualsiasi multa. Quello che conta è come si imposta la contestazione e che cosa l’ente è in grado di produrre in giudizio.
La Cassazione, in particolare, ha ribadito un concetto molto concreto: ci sono cose che un agente può attestare perché le vede (luogo, ora, targa). Ma il corretto funzionamento tecnico di un dispositivo elettronico complesso non si “vede” a occhio. Quindi, la frase “apparecchio regolarmente funzionante” scritta nel verbale, da sola, non basta a chiudere la discussione. Se il cittadino contesta, l’ente deve dimostrare. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Ed ecco perché c’è ancora confusione: perché la parola “taratura” viene usata come sinonimo di “tutto a posto”, mentre nella realtà esistono più piani (omologazione/approvazione, taratura, verifiche di funzionalità) e ognuno ha un suo peso. E in mezzo ci sono tribunali che, a volte, ragionano in modo diverso.
Obiettivo di questo articolo: non venderti scorciatoie. Ma darti un metodo pulito. Capire cosa chiede davvero la giurisprudenza più recente, cosa devi chiedere tu nel ricorso, e cosa il Comune deve portare sul tavolo se vuole che la multa resti in piedi.
2) Che cosa intende davvero la Cassazione: non “se funziona”, ma se è affidabile (e documentato)
Quando si parla di autovelox, nei tribunali circola da anni una frase comoda: “Se l’apparecchio era funzionante, la multa è valida”. È una frase che rassicura le amministrazioni e disarma i cittadini. Ma è anche una frase sbagliata, o quantomeno incompleta.
La Cassazione e, prima ancora, la Corte Costituzionale hanno messo un punto che dovrebbe essere banale: non basta che lo strumento si accenda. Non basta che “registri”. Non basta che qualcuno scriva sul verbale “apparato regolarmente funzionante”. Quella è un’opinione, non una prova. E infatti, quando il cittadino contesta in modo preciso, il processo non si vince con le formule. Si vince (o si perde) con i documenti.
Qui sta il cuore del tema: taratura significa calibrazione periodica dello strumento, fatta da soggetti tecnicamente qualificati e certificata. In parole semplici: qualcuno, terzo e competente, ha controllato che quel singolo apparecchio misurasse correttamente, non “più o meno”.
E la taratura non è un dettaglio da officina. È una garanzia pubblica. Perché una sanzione non è un consiglio: è un atto che tocca il portafogli, i punti patente, a volte persino la sospensione. Se la misurazione non è affidabile, la pretesa dello Stato diventa fragile.
Da qui la regola pratica che molti ignorano: quando fai ricorso e contesti la regolarità dell’autovelox, l’onere della prova non è tuo. Non devi dimostrare che l’apparecchio era “difettoso”. Devi chiedere che l’amministrazione dimostri che era in regola: con certificati, date, riferimenti, tracciabilità.
La giurisprudenza più attenta ha infatti iniziato a ragionare così: se manca il certificato di taratura periodica valido al momento dell’infrazione, la multa è come una fotografia sfocata. Può anche “assomigliare” alla realtà, ma non è abbastanza per sanzionare.
Ma c’è un altro pezzo, ancora più insidioso, che alimenta la confusione: taratura e verifica di funzionalità non sono la stessa cosa. In alcune decisioni recenti di merito si è detto chiaramente che esibire la taratura può non bastare se manca la prova della verifica periodica del corretto funzionamento. Tradotto: non è solo “tarato una volta”, è “controllato nel tempo”.
Perché questa distinzione è importante? Perché alcuni enti si presentano in giudizio con un foglio qualsiasi e pretendono che basti. Invece, l’idea che si sta facendo strada è un’altra: serve una gestione tecnica rigorosa. Non il “controllino prima del turno”, non il “si è acceso regolarmente”. Serve documentazione verificabile, di soggetti terzi, e con scadenze coerenti.
Ecco perché nei tribunali regna ancora confusione: non perché la regola manchi, ma perché molti la applicano a metà. E quando applichi una regola a metà, la giustizia diventa una lotteria.
Nel prossimo step mettiamo ordine con una distinzione che sembra lessicale, ma pesa come un macigno: approvazione, omologazione, taratura. Tre parole che vengono usate come sinonimi. Ma non lo sono. E da quella differenza, spesso, dipende l’esito di un ricorso.
3) Taratura e omologazione: due parole simili, due cose diverse (ed è qui che nasce il caos)
Gran parte della confusione nasce da qui: taratura e omologazione vengono usate come se fossero la stessa cosa. Non lo sono. E trattarle come sinonimi ha prodotto anni di sentenze contrastanti, ricorsi respinti, altri accolti, e cittadini che non capiscono più a cosa appellarsi.
L’omologazione riguarda il modello dell’apparecchio. Serve a dire che quel tipo di autovelox, in astratto, è idoneo a misurare la velocità. È un via libera iniziale, dato una volta sola, prima che l’apparecchio venga messo in commercio o installato.
La taratura, invece, riguarda il singolo strumento. Quell’autovelox preciso, installato in quel punto, usato in quelle condizioni. Serve a verificare che misuri correttamente nel tempo. Perché anche una macchina omologata può, col passare dei mesi o degli anni, perdere precisione.
La Cassazione, su questo punto, è stata netta: l’omologazione non basta. Senza taratura periodica, la rilevazione non è affidabile. E se la rilevazione non è affidabile, la multa non può reggersi solo sulla presunzione che “tanto l’apparecchio è a posto”.
Detto in modo semplice: l’omologazione è come la patente dell’auto. La taratura è come la revisione. Nessuno direbbe che un’auto può circolare per sempre solo perché, un giorno, è stata immatricolata.
Eppure, nei tribunali di merito, questa distinzione non sempre viene applicata con coerenza. Alcuni giudici continuano a ritenere sufficiente l’omologazione. Altri pretendono la prova della taratura periodica. Il risultato è una giustizia a macchia di leopardo.
Per il cittadino questo significa una cosa sola: non esiste una risposta automatica. Ogni verbale va letto, ogni caso va valutato. Ma esiste un principio chiaro, che oggi non può più essere ignorato.
Nel prossimo step vediamo proprio questo: quando la mancanza di taratura rende la multa contestabile, e quando invece il ricorso rischia di non portare a nulla.
4) La Cassazione è stata chiara: senza taratura periodica la multa non regge
Su questo punto la Corte di Cassazione non ha lasciato molto spazio alle interpretazioni. Eppure, nei tribunali di merito, la confusione continua. È per questo che molti automobilisti rinunciano a difendersi: pensano che la partita sia persa in partenza. Non lo è.
La Cassazione ha chiarito un principio semplice: non basta che l’autovelox sia omologato o approvato. Serve anche la taratura periodica. Sono due cose diverse, e confonderle significa sbagliare completamente prospettiva.
L’omologazione riguarda il modello dello strumento: certifica che, in astratto, quell’apparecchio può misurare la velocità. La taratura, invece, riguarda lo strumento concreto installato su quella strada, in quel Comune, in quel periodo. Serve a dimostrare che al momento della rilevazione funzionava correttamente.
La Cassazione ha detto una cosa molto netta: la misurazione della velocità è una prova tecnica. E come tutte le prove tecniche deve essere affidabile, controllata, verificabile. Senza taratura periodica, questa affidabilità viene meno.
Tradotto in termini pratici: se il Comune non è in grado di dimostrare che l’autovelox era stato sottoposto a verifica di funzionalità e taratura con cadenza regolare, la sanzione è illegittima.
Qui nasce uno degli equivoci più frequenti. Molti enti locali rispondono ai ricorsi allegando:
- il decreto di approvazione del modello;
- il certificato di omologazione;
- una generica attestazione di “buon funzionamento”.
Ma questo, secondo la Cassazione, non basta. La taratura deve essere:
- periodica;
- effettuata da soggetti qualificati;
- documentata.
Non serve che l’automobilista dimostri che l’autovelox era sbagliato. Basta che contesti l’assenza di prova sulla taratura. A quel punto, l’onere passa all’amministrazione.
Ed è qui che molti Comuni vanno in difficoltà. Perché la taratura costa, richiede organizzazione, e non sempre viene fatta con la regolarità necessaria. Ma il problema non è del cittadino: se lo strumento non è controllato, la multa non può essere data per certa.
Nel prossimo step vediamo cosa succede davvero nei tribunali: perché alcuni giudici annullano senza esitazioni e altri no, e cosa può fare il cittadino per non trovarsi schiacciato da interpretazioni contraddittorie.
5) Cosa può fare oggi il cittadino: difendersi senza fare battaglie inutili
Dopo anni di incertezza, una cosa è chiara: il cittadino non è più costretto a fidarsi sulla parola. Quando arriva una multa per eccesso di velocità, ha il diritto di sapere se lo strumento che lo ha misurato era regolare.
Questo non significa che ogni multa sia sbagliata. Significa che ogni multa deve essere dimostrabile. E la dimostrazione passa da un punto preciso: la taratura.
Se il verbale non indica chiaramente che l’autovelox è stato sottoposto a taratura periodica, o se l’amministrazione non è in grado di dimostrarlo, il cittadino può contestare la sanzione. Non per cavilli. Per rispetto delle regole.
Attenzione però a non confondere i piani. Non basta dire “non vedo la taratura scritta, quindi non pago”. Serve metodo.
Il primo passo è leggere bene il verbale. Le informazioni sulla taratura possono essere:
- indicate direttamente nel verbale;
- richiamate per relationem (cioè con riferimento a un atto interno);
- assenti o generiche.
Se sono assenti o vaghe, il cittadino può chiedere accesso agli atti. È una richiesta semplice, formale, che obbliga l’amministrazione a mostrare la documentazione sulla taratura dello strumento.
Qui si gioca la partita vera. Perché molti Comuni, ancora oggi, hanno strumenti omologati ma non sempre correttamente tarati. Oppure hanno tarature vecchie, non periodiche, non coerenti con l’uso reale.
Errore comune: fare subito ricorso “a sensazione”. Meglio prima chiedere i documenti. Se la taratura c’è ed è regolare, il ricorso rischia di essere respinto. Se non c’è, il cittadino ha basi solide.
Altro errore frequente è affidarsi a frasi sentite dire: “tanto le multe si annullano tutte”, “basta dire che non era tarato”. Non funziona così. I giudici chiedono prove, non slogan.
Consiglio pratico: prima di impugnare una multa, chiedi sempre:
- quando è stata effettuata l’ultima taratura;
- chi l’ha eseguita;
- se copre il periodo in cui è stata rilevata l’infrazione.
Non è un atteggiamento ostile verso lo Stato. È l’esercizio di un diritto elementare: sapere se chi ti sanziona lo fa con strumenti affidabili.
6) Conclusione: taratura sì, sempre. E non è una formalità
Alla fine, la questione della taratura non è tecnica, non è burocratica, non è da addetti ai lavori. È una questione di fiducia. Fiducia tra cittadino e Stato. Fiducia nel fatto che una sanzione sia fondata su qualcosa di verificabile, non su un atto di fede.
La Cassazione, su questo punto, non ha lasciato grandi spazi di ambiguità: gli strumenti di rilevazione della velocità devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Non una volta nella vita, non “quando capita”, ma con regolarità. Perché ogni strumento, col tempo, può perdere precisione. E quando si tratta di sanzioni, la precisione non è un dettaglio.
Eppure, nei tribunali, la confusione resiste. Resiste perché spesso i Comuni continuano a difendere verbali carenti. Resiste perché molti automobilisti rinunciano a contestare, convinti che “tanto è inutile”. Resiste perché il sistema conta anche sulla stanchezza di chi riceve la multa.
Ma la regola resta semplice: se manca la prova della taratura periodica, la sanzione è vulnerabile. Non automaticamente nulla, ma certamente contestabile. E questo vale per gli autovelox fissi, mobili, tutor, telelaser. Cambia la tecnologia, non cambia il principio.
Non si tratta di cercare scappatoie. Si tratta di pretendere che le regole valgano per tutti. Anche per chi sanziona. Anche per l’amministrazione. Anche per il Comune che “ha sempre fatto così”.
Il cittadino non è tenuto a conoscere i manuali tecnici, ma ha il diritto di sapere se uno strumento che lo sanziona è stato controllato, verificato, tarato. È un diritto minimo, ma essenziale. Senza quello, la multa smette di essere una sanzione e diventa un atto unilaterale di forza.
In un Paese normale, le regole servono a rendere più sicura la strada e più giusto il rapporto tra Stato e cittadini. La taratura va esattamente in questa direzione: meno arbitrarietà, più affidabilità.
Conclusione pratica: se ricevi una multa per eccesso di velocità, non fermarti all’importo. Guarda il verbale. Cerca la taratura. Chiedi se esiste. Pretendi che sia dimostrata. Non per “fare ricorso a tutti i costi”, ma per esercitare un diritto legittimo.
Perché il rispetto delle regole funziona davvero solo quando è reciproco. E su questo, la Cassazione ha già fatto chiarezza. Sta anche al cittadino farla valere.
